Pignoramento mobiliare

COS’E’

Il pignoramento è l’atto iniziale dell’espropriazione forzata su beni mobili o crediti. E’ atto dell’Ufficiale Giudiziario che ingiunge al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito. Il debitore può evitare l’esecuzione versandogli subito una somma pari al credito ed alle spese, o chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma pari a capitale, interessi e spese (conversione). Può chiedere la riduzione se il valore dei beni pignorati è superiore al credito.

NORMATIVA

Artt. 491 - 497 Codice di Procedura Civile

Artt. 543- 549 Codice di Procedura Civile

Artt. 615-617-619  Codice di Procedura Civile

CHI PUO' RICHIEDERLO

Il creditore può richiedere il pignoramento mobiliare tramite istanza all'Ufficiale Giudiziario. In questo caso il creditore a mezzo del suo procuratore, una volta ritirato il pignoramento eseguito dall’Ufficiale Giudiziario, deve  effettuare, per il tramite del suo procuratore, entro 15 gg  l'iscrizione al ruolo depositando telematicamente copia del pignoramento del titolo e del  precetto notificato unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.

Nel caso di pignoramento presso terzi, il pignoramento deve essere notificato al debitore ed al terzo. In quest'ultimo caso il creditore, una volta ritirati gli atti dall’Ufficiale Giudiziario, deve effettuare, per il tramite del suo procuratore, entro 30 gg  l'iscrizione al ruolo depositando telematicamente copia del pignoramento del titolo e del  precetto notificato unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.

DOVE

Tribunale civile di Viterbo - Cancelleria Esecuzioni Mobiliari – Piano I – Stanza 29 -

Informazioni telefoniche:

D.ssa Annunziata Porpora

Pec: esecuzioni.mobiliari.tribunale.viterbo@giustiziacert.it

Orario sportello: 09.00-12.00 da Lunedì a Venerdì

COME SI SVOLGE

Il pignoramento mobiliare consiste nella redazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, di un verbale contenente l’ingiunzione e la descrizione dei beni pignorati, determinando approssimativamente il valore.

Il pignoramento presso terzi consiste nella notifica di un atto in cui si ingiunge al terzo (Banca, datore di lavoro o altro)  di non disporre di eventuali somme a garanzia del credito dallo stesso detenute pari all’importo del precetto aumentato della metà, con invito al terzo a rendere dichiarazione di quantità e  contestuale citazione per il  debitore a comparire all’udienza che si terrà dinanzi al Giudice dell’esecuzione.

Avverso l’esecuzione la Legge prevede tre tipi di opposizione: l’opposizione all’esecuzione (art.615 C.P.C.) e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 C.P.C.), l’opposizione di terzo (art. 619 cpc)

Nel primo caso si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (ad es. quando vengono sottoposti a pignoramento beni assolutamente impignorabili – art. 514 C.P.C. o relativamente impignorabili – art.515 C.P.C. – o crediti parzialmente pignorabili quali stipendi o pensioni nella misura di 1/5).

Nel secondo caso, si contesta la regolarità formale dei singoli atti del processo esecutivo ( del titolo esecutivo, del precetto, ecc.).

Nel terzo caso il terzo che pretende di avere la proprietà o alto diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al Giudice dell’esecuzione.

Nei primi due casi  l’opposizione può essere proposta sia prima che l’esecuzione sia iniziata sia dopo l’inizio dell’esecuzione.

Nel P.P.T. se il terzo (ad es. Istituto Bancario o Postale) immobilizzi somme del debitore  oltre i limiti previsti dalla legge ovvero in violazione di quanto previsto dall’ art. 545 cpc,  il debitore, anche prima dell’udienza,  può presentare al GE istanza affinché  dichiari l’inefficacia totale o parziale del pignoramento.

In ogni caso, qualora il Giudice dell’Esecuzione emetta l’ ordinanza di assegnazione, il debitore quando ne viene a conoscenza può, avverso detta ordinanza proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.P.C. per i motivi di cui sopra.

NOTA BENE

Il pignoramento mobiliare diviene inefficace se nel termine di 45 giorni  non viene depositata istanza di vendita o assegnazione

COSTI

Per l’iscrizione del pignoramento presso terzi, a cura del creditore, sia presso il debitore che presso terzi il contributo unificato è di Euro 43,00 più marca di Euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica se il valore del precetto è inferiore ad Euro 2500,00.

Se il valore del precetto è superiore a tale importo il contributo unificato è di Euro 139,00 più marca di Euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.

Per il pignoramento mobiliare i  suddetti importi devono essere corrisposti al momento del deposito dell’istanza di vendita e/o di assegnazione.

Per l’opposizione ex art. 615, 2 comma, 617 e 619 cpc alcun contributo è dovuto, in quanto fase incidentale di un processo esecutivo già pendente, per il quale è già stato corrisposto il contributo unificato.(circolare  Ministero Giustizia 03/03/2015).

Nel caso di procedura esecutiva non iscritta a ruolo: Per l’opposizione ex art. 617-619  il contributo unificato è fisso di Euro 168,00 e marca di Euro 27 per diritti forfetizzati per notifica.

Per l’opposizione ex art 615 cpc, 2 comma, non vi è obbligo di corresponsione del solo contributo unificato rinvenibile nel T.U. Spese Giustizia

Per eventuali riduzioni o esenzioni vedere tabella per contributo unificato sul sito del Tribunale di Viterbo Il motivo di esenzione deve essere dichiarato al momento dell’iscrizione a ruolo con atto sottoscritto dal procuratore.

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