Vendite giudiziarie di beni immobili
- COS'E'
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La vendita forzata di immobili ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Viene disposta dal giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante. Le vendite si svolgono senza incanto avanti il professionista delegato (presso la sede indicata nell'avviso di vendita).
Il custode e il professionista delegato sono a disposizione per dare informazioni sugli immobili e sulle vendite.
L’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto nominato dal giudice, disponibili su questo sito e consultabili prima di presentare l’offerta di acquisto, forniscono informazioni dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.
E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso.
Per parteciparvi non è richiesta l’assistenza di un legale o di altro professionista.
- NORMATIVA
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Artt. da 555 a 591 Codice di Procedura Civile e successive modifiche.
- CHI PUO' RICHIEDERLA
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Nell’espropriazione forzata la vendita può essere disposta su istanza del creditore procedente o di creditori muniti di titolo esecutivo.
- CHI PUO' PARTECIPARE
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Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:
per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale tra coniugi, residenza e recapito telefonico;
per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:
per le persone fisiche: copia della carta di identità e del codice fiscale;
per le persone giuridiche: copia della carta di identità e del codice fiscale del legale rappresentante e certificato camerale aggiornato o documento equivalente da cui risultino l’identità del legale rappresentante, i relativi poteri e i dati della società o ente.
Allegare all’offerta:
marca da bollo da euro 16,00;
cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato.
- DOVE
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Presso le sedi dei professionisti delegati alla vendita dai Giudici ed indicati nei relativi avvisi pubblicati.
- INFORMAZIONI
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Presso i medesimi delegati oppure:
- Cu.De.Vit. Coop. a r.l. - Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Viterbo - Piano Primo - Stanza 8/ter - Informazioni telefoniche: 0761/253838
- As.No.Vi.Ri. - Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Viterbo – Piano Primo – Stanza 28 - Informazioni telefoniche: 0761/351236
- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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L’offerta deve essere depositata in busta chiusa presso le sedi indicate nell’avviso di vendita entro il giorno prima della data di udienza; nell’offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende acquistare (se vi sono più lotti), il prezzo offerto, il termine e il modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; all’offerta devono essere allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla gara.
- SVOLGIMENTO DELLA VENDITA
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Le buste saranno aperte il giorno ed all’ora indicati nell'ordinanza o nell’avviso di vendita; qualora per l’acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto indicato nell’avviso di vendita; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il Giudice o il delegato disporrà la vendita a favore del migliore o primo offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d’asta stabilito nell’avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all’offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà immediatamente restituita.
- DOPO L’AGGIUDICAZIONE
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Il prezzo deve essere versato nel termine stabilito nell’avviso di vendita. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del residuo prezzo, verrà dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 587 cpc. Insieme al prezzo e agli oneri tributari, l’aggiudicatario deve versare il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dal delegato (salva restituzione delle somme non utilizzate). Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti. Le spese di cancellazione delle formalità di pregiudizio sono definitivamente poste a carico della procedura.
- AVVERTENZA
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Per ulteriori informazioni utili, eventuali condizioni particolari o deroga alle condizioni generali, verificare in ogni caso l’estratto e l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto (disponibile anche su internet: www.tribunaleviterbo.it – www.astalegale.net).
- MODULI
- Stampa la scheda Vendite giudiziarie di beni immobili in pdf.