Procedura di sfratto

Modalità di esecuzione

Comunico le linee guida principali seguite da questo Ufficio per la messa in esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Dopo la notifica del preavviso di rilascio gli atti saranno rimessi a disposizione della Parte istante, affinché gli stessi siano ripresentati per l’esecuzione, con deposito, almeno 3 giorni prima della data fissata per l’accesso.

In caso di rinvio dell’accesso ad una data non superiore a 15 giorni, gli atti saranno nuovamente registrati a cura dell’Ufficio.

Qualora la nuova data d’accesso sia oltre i 15 giorni o avendola fissata nel mese successivo oltre i primi sette giorni dello stesso, gli atti saranno resi alla Parte istante per essere ripresentati con le modalità già indicate.

Si precisa, in ogni caso, che l’Ufficio provvederà a registrare direttamente gli atti solo in presenza di un deposito sufficiente.

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