Procedura di sfratto
- Modalità di esecuzione
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Comunico le linee guida principali seguite da questo Ufficio per la messa in esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Dopo la notifica del preavviso di rilascio gli atti saranno rimessi a disposizione della Parte istante, affinché gli stessi siano ripresentati per l’esecuzione, con deposito, almeno 3 giorni prima della data fissata per l’accesso.
In caso di rinvio dell’accesso ad una data non superiore a 15 giorni, gli atti saranno nuovamente registrati a cura dell’Ufficio.
Qualora la nuova data d’accesso sia oltre i 15 giorni o avendola fissata nel mese successivo oltre i primi sette giorni dello stesso, gli atti saranno resi alla Parte istante per essere ripresentati con le modalità già indicate.
Si precisa, in ogni caso, che l’Ufficio provvederà a registrare direttamente gli atti solo in presenza di un deposito sufficiente.
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