FAQ
- INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO DEL SITO WEB
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Posso vedere i dati della mia pratica?
Sì. Consultare la sezione Servizi al cittadino di questo sito e sulla base delle descrizioni scegliere il servizio idoneo.
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Posso chiedere informazioni e/o consulenze?
L’Ufficio non fornisce consulenza giuridica. Informazioni di carattere generale possono essere reperite consultando su questo sito la sezione Servizi al cittadino oppure la sezione Contatti nella parte dedicata alle informazioni.
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Posso vedere i dati della mia pratica?
- SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
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Posso inviare il ricorso per posta?
Sì. Per le opposizioni a sanzione amministrativa è ammesso l'invio con plico postale raccomandato. Si consiglia di spedire per raccomandata con avviso di ricevimento per avere prova della ricezione e l'indicazione del numero di pratica assegnato, in modo da poter effettuare direttamente interrogazioni via internet.
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Vi sono spese per l’iscrizione del ricorso?
Sì. Le opposizioni a sanzione amministrativa (esempio: infrazione al Codice della Strada) sono soggette al pagamento del contributo unificato e spese forfetizzate come riportato nella apposita tabella nella sezione Contributo Unificato di questo sito.
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Non sono residente come mi viene comunicata l’udienza?
Dopo la sentenza Corte Cost. n. 98/2004 che ha ammesso l'invio postale, l'Ufficio del Giudice di Pace di Viterbo comunica la data di udienza direttamente al domicilio eletto.
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Posso presentare il ricorso personalmente o devo munirmi di avvocato?
Il D.Lgs. 150/2011 (artt. 6-7) prevede che per le opposizioni a sanzione amministrativa il ricorrente possa stare in giudizio personalmente senza limiti di valore oppure conferire mandato a un legale patrocinante.
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Non posso essere presente all’udienza, cosa devo fare?
Il D.Lgs. 150/2011 (artt. 6-7) prevede espressamente la presenza del ricorrente all’udienza pena la convalida del provvedimento. La Corte Costituzionale con sentenza n. 534/1990 ha mitigato tale impostazione statuendo che il Giudice deve prescindervi quando l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente. Comunque in caso di impossibilità ad essere presente si consiglia di inviare, anche a mezzo fax o e-mail, una giustificazione chiedendo al Giudice di decidere come richiesto nel ricorso oppure chiedendo uno spostamento dell’udienza.
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Posso ricorrere contro l’avviso lasciato sul parabrezza?
No. L’avviso lasciato sul parabrezza non è ricorribile. Occorre attendere la notifica dell’infrazione.
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Posso presentare lo stesso ricorso sia al Prefetto che al Giudice di Pace?
No. La scelta è alternativa ma univoca. La norma vuole che si alleghi al ricorso l’originale del verbale e non una copia, proprio per evitare doppi giudizi con conseguenze imprevedibili.
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E’ vero che facendo ricorso al Giudice di Pace la multa, in caso di rigetto, non raddoppia?
No. La norma del pagamento ridotto nei 60 gg. è un principio generale. Il Giudice di Pace però a differenza del Prefetto può - ricorrendone i presupposti di legge e di opportunità - confermare, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento del minimo edittale.
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A quale Giudice di Pace devo presentare il ricorso contro una multa?
Nel verbale notificato devono essere sempre specificate le modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata commessa o accertata l’infrazione.
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A quale Giudice di Pace devo presentare il ricorso contro una cartella esattoriale con a ruolo multe non pagate?
Nella cartella notificata devono essere sempre specificate le modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata accertata l’infrazione.
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Posso inviare il ricorso per posta?
- COMPETENZA CIVILE
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In quale caso è utile il tentativo di conciliazione non contenziosa?
La procedura è consigliabile solo nel caso in cui con la mediazione del Giudice l’accordo sia effettivamente possibile e le parti vogliano ottenere un atto che chiuda definitivamente la controversia. Il verbale di conciliazione infatti è titolo esecutivo se l'accordo riguarda un affare di competenza del Giudice di Pace, oppure scrittura privata riconosciuta in giudizio se l'accordo è stato raggiunto su una materia che non rientra tra quelle del Giudice di Pace. In quest’ultimo caso se non saranno rispettati gli accordi sottoscritti sarà necessario intentare una causa, ma il verbale vale a dimostrare il fondamento del diritto che si intende far valere.
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Posso stare in giudizio personalmente?
Davanti al Giudice di Pace ci si può difendere anche da soli, senza bisogno di avvocato, ma soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a € 1.100 o quando il giudice autorizzi, su richiesta dell'interessato, in considerazione della natura ed entità della causa.
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Come funziona la citazione orale?
Per iniziare una causa civile davanti al Giudice di Pace occorre esporre nella citazione i fatti della causa e le richieste che si avanzano, e notificarla alla parte contro la quale si agisce, a mezzo di un ufficiale giudiziario (presso Corte di Appello) o messo (presso l'Ufficio del Giudice di Pace). La citazione normalmente è predisposta da un avvocato che deve assistere e difendere chi sta in giudizio. Il cittadino può rivolgersi anche direttamente al Giudice di Pace, il quale ascolta i fatti e le richieste rivoltegli e li raccoglie in un verbale che svolge la funzione della citazione, ma con tutte le suddette incombenze di notifica e iscrizione della causa a ruolo a carico del cittadino.
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Ho ricevuto una citazione civile per testimoniare, devo comunque presentarmi all'udienza?
Sì. La testimonianza costituisce un dovere a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal Giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Nel caso in cui per il giorno dell’udienza in cui si è citati sopravvenga un inconveniente che renda impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente segnalando le ragioni dell’impedimento. In tal caso, se il Giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. Nel processo civile, in caso di mancata comparizione dei testimoni, il giudice con la stessa ordinanza con la quale dispone la nuova intimazione o l'accompagnamento coattivo, può condannare il testimone ad una pena pecuniaria non inferiore a 100,00 € e non superiore a 1.000,00 €.
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Come testimone ho diritto a qualche indennità e al rimborso spese?
Nei processi civili i testimoni hanno diritto alle indennità e al rimborso spese di viaggio, ma tali spese non sono anticipate dallo Stato e devono essere richieste alla parte che ha citato il testimone, a meno che la parte non sia ammessa al gratuito patrocinio (artt. 45-46 DPR 115/2002).
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Posso iscrivere una citazione, o un ricorso per ingiunzione, inviando gli atti per posta?
No. E' necessario il deposito a mani.
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Posso richiedere l’apposizione di formula esecutiva per posta?
No. Occorre richiederla direttamente in Cancelleria.
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Non ho i mezzi economici per fare causa civile, posso avere il gratuito patrocinio di un avvocato?
Ai cittadini che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di una causa civile è assicurato, anche davanti al Giudice di Pace, il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato. Per essere ammessi al gratuito patrocinio occorre fare domanda presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati competente.
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In quale caso è utile il tentativo di conciliazione non contenziosa?
- COMPETENZA PENALE
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Posso stare personalmente in giudizio?
No. Occorre sempre il patrocinio di un difensore. Anzi, nell’ipotesi che l’imputato non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo, vi provvede d'ufficio il Giudice o il Pubblico Ministero.
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Posso presentare personalmente un ricorso diretto al Giudice di Pace?
No. Per i reati perseguibili a querela di competenza del Giudice di Pace, l’art. 21 del D.Lgs. n. 274/2000 ammette che la citazione a giudizio avvenga direttamente da parte della persona offesa, sempre però per tramite del suo difensore, mediante ricorso diretto al Giudice di Pace da depositare entro il termine massimo di 3 mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
Con questa modalità la parte offesa potrà richiedere ed ottenere dal Giudice, entro un termine ordinatorio di 90 giorni dal deposito del ricorso, la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti. -
Ho ricevuto una citazione penale per testimoniare, devo comunque presentarmi all'udienza?
Sì. La testimonianza costituisce un dovere a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal Giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Nel caso in cui per il giorno dell’udienza i cui si è citati sopravvenga un inconveniente che renda impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente segnalando le ragioni dell’impedimento. In tal caso, se il Giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. L’art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia all'udienza penale senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende, nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p..
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Come testimone ho diritto a qualche indennità e al rimborso spese?
Indennità - Ai testimoni chiamati a deporre oltre 2,5 km dal luogo della residenza spetta l'indennità di € 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, l'indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame (questa ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori della propria residenza almeno un giorno intero). Nessuna indennità è dovuta al testimone minore degli anni quattordici. Ai dipendenti pubblici chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio spettano le suddette indennità per il rimborso spese di viaggio salva l'integrazione, fino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione d'appartenenza.
Rimborso spese – I testimoni chiamati a deporre nel processo penale hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo del biglietto di seconda classe (andata e ritorno) sui servizi di linea, o al prezzo del biglietto aereo se l'uso è preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Hanno diritto al rimborso (col meccanismo dell’anticipazione da parte dello Stato) i testimoni non residenti citati dalla Procura della Repubblica o dall’Ufficio, nonché l'accompagnatore di testimoni minorenni e/o invalidi (sempre che gli accompagnatori non siano essi stessi testimoni).
Non hanno invece diritto al rimborso col meccanismo dell’anticipazione: la persona offesa costituita parte civile (a meno che non sia stata ammessa al gratuito patrocinio) e i testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte.
Sono rimborsabili: i biglietti ferroviari, a prescindere dal tipo di treno utilizzato, purché in seconda classe sui servizi di linea per andata e ritorno; i biglietti aerei in classe economica, esclusivamente in caso di preventiva autorizzazione scritta dell’autorità giudiziaria.
Non sono rimborsabili: spese di soggiorno, pasti, utilizzo di taxi o mezzi urbani.
Per ottenere la liquidazione occorre presentare la richiesta alla cancelleria del Giudice di Pace ove il teste è stato convocato. La richiesta di liquidazione deve essere presentata entro 100 giorni dalla data della testimonianza a pena di perdita del diritto al rimborso. -
Non ho i mezzi economici, in una causa penale posso avere il gratuito patrocinio?
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. Se l'interessato all’ammissione al gratuito patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito complessivo del nucleo familiare di cui sopra viene elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 DPR 115/2002).
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo: la domanda va presentata presso la cancelleria penale dell’Ufficio del Giudice di Pace sia durante la fase delle indagini, sia durante la fase successiva.
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può inoltre essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. Entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi: può dichiarare l'istanza inammissibile; può accogliere l'istanza; può respingere l'istanza.
Sulla domanda il Giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato; se detenuto, il decreto gli viene notificato; se l'ammissione è chiesta in udienza, il Giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
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Posso stare personalmente in giudizio?
- Stampa la scheda FAQ in pdf.