Competenza Penale
- COS'E'
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Il D.Lgs.274 del 2 agosto 2000, entrato in vigore il 2 gennaio 2002 detta le disposizioni relativa alla competenza penale del giudice di Pace, stabilendone i limiti per materia, territorio, eventuale connessione.
Per l’azione penale è sempre richiesta l’assistenza di un legale.
- NORMATIVA
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I casi competenza per materia che di seguito si riportano (cfr. D. Lgs. 274/2000. art 4, comma 1) comprendono 16 delitti e 4a contravvenzioni previsti dal Codice Penale, oltre ad un certo numero di reati previsti da leggi speciali (cfr. D. Lgs. 274/2000. art 4, comma 2).
Delitti:
- art. 581 c.p.: percosse, perseguibile a querela di parte;
- art. 582 c.p.: lesioni personali con prognosi inferiore a 20 giorni (perseguibile a querela di parte);
- art.590 c,p.: lesioni personali colpose – escluse quelle derivanti da violazioni di norme sulla circolazione stradale ex art.186, 186 bis, 187 del Codice della Strada (ossia provocate da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope), da colpa professionale, da mancata applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali e quelle che abbiano provocato una malattia superiore a 20 giorni;
- art.593 c.p.: omissione di soccorso;
- art.595 c.p.: diffamazione (esclusa la diffamazione a mezzo stampa);
- art.612 c.p.: minaccia (perseguibile a querela di parte);
- art.626 c.p.: furto punibile a querela di parte;
- art.631 c.p.: usurpazione (perseguibile a querela di parte;
- art.632 c.p.: deviazione di acque o modificazione dello stato dei luoghi (perseguibile solo a querela di parte);
- art. 633 c.p.: invasione di terreni o edifici (perseguibile solo a querela di parte);
- art 635 c.p.: danneggiamento (perseguibile solo a querela di parte);
- art.636 c.p.: introduzione o abbandono di animali su fondo altrui o pascolo abusivo (perseguibile solo a querela di parte);
- art.637 c.p.: ingresso abusivo nel fondo altrui (perseguibile solo a querela di parte);
- art.638 c.p.: uccisione o danneggiamento di animali altrui (ipotesi di cui al primo comma, perseguibile solo a querela di parte)
- art.639 c.p.: deturpamento e imbrattamento di cose altrui (perseguibile solo a querela di parte);
Contravvenzioni:
- art. 689 c.p.: somministrazione di sostanze alcoliche a minori o a persona non in grado di intendere affetta da infermità psichica;
- art. 690 c.p.: determinazione in altri dello stato di ubriachezza;
- art. 691 c.p.: somministrazione di sostanze alcoliche a persona in evidente stato di ubriachezza;
- art. 731 c.p.: inosservanza dell’obbligo di istruzione obbligatoria per i minori.
Il secondo comma del citato art. 4 del D.Lgs.274 del 2 agosto 2000 attribuisce inoltre al Giudice di Pace la competenza a decidere circa molti reati previsti da leggi speciali. A titolo esemplificativo possiamo ricordare il “Testo Unico in materia di sicurezza “ (artt. 25 e 62 comma 3 del R.D. n.773/1931), il “Testo Unico delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati” (artt.102-106 del D.P.R. n.361/1957), le “norme per il riordino del settore farmaceutico” (art. 3 L. 362/1991), le “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa popolare” (art. 51 L. 352/1970).
Il Giudice di Pace è competente per connessione quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso fra loro oppure da una persona sola in luoghi diversi e tutti i reati sono di competenza del Giudice di Pace (in questo caso competente è il giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato.
- DOVE
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Ufficio del Giudice di Pace di Viterbo: Palazzo di Giustizia – Via Falcone e Borsellino n.41 - Piano Terra- blocco B - stanza 34-35
Telefono: 0761/351804 – 076/351818
Orario sportello: dal lun. al ven. dalle ore 9:00 alle ore 12:00 salvo per atti in scadenza che possono essere depositati sino alle 13:30
- COME SI SVOLGE
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Il sistema sanzionatorio applicabile dal Giudice di Pace è stabilito dall’art. 52 del D.Lgs.274 del 2 agosto 2000. Non sono previste pene detentive ma solo pecuniarie, né è prevista la sospensione condizionale della pena. Gli artt. 53 e 54 prevedono però pene specifiche, che consistono nella “permanenza domiciliare” e nel “lavoro di pubblica utilità”.
Pene sostitutive:
- se il reato è unito con la reclusione o l’arresto in alternativa alla multa o ammenda e la pena detentiva è superiore nel massimo a 6 mesi, è possibile applicare la pena della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi;
- se il reato è punibile con la sola pena della reclusione o dell’arresto, è possibile applicare è possibile applicare la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi;
- se il reato è punito con la pena della reclusione o dell’arresto congiunte con quelle della multa o dell’ammenda, è possibile applicare la pena della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.
Se la condanna alla pena pecuniaria non è corrisposta, questa può essere convertita in lavoro sostituti per un periodo da 1 a 6 mesi. Questo periodo può essere interrotto con il pagamento della sanzione pecuniaria.
- NOTA BENE
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La persona offesa, nei rati perseguibili a querela di parte, può citare a giudizio il presunto responsabile del reato con ricorso diretto al Giudice di Pace. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della querela.
Anche nei giudizi penali il Giudice di Pace svolge il tentativo di conciliazione fra le parti. Il raggiungimento della conciliazione consiste nella remissione della querela o nel ritiro del ricorso da parte della persona offesa e nel risarcimento del danno o scuse manifesta da parte del colpevole.
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