Mediazione civile

COS'E'

E' un'attività svolta da un soggetto estraneo alla controversia (mediatore), finalizzata alla ricerca di un accordo fra le parti o di una proposta risolutiva.
Per talune materie la mediazione preventiva è obbligatoria: in questi casi le parti devono farsi assistere da un avvocato.

Tipi di mediazione

La mediazione può essere:

  • facoltativa, e cioè scelta dalle parti;
  • demandata, quando il giudice, anche in appello cui le parti si siano già rivolte, ordina alle stesse di tentare la mediazione;
  • obbligatoria, ex lege sino al 2017 e costituisce condizione di probabilità per le cause civili riguardanti:
    • diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.);
    • divisione;
    • successioni ereditarie;
    • patti di famiglia;
    • condominio;
    • locazione;
    • comodato;
    • affitto di aziende;
    • risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
    • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

E' sufficiente a tal fine lo svolgimento di incontro preliminare, con l'assistenza di un legale, di programmazione nel corso del quale le parti possono esprimere il consenso alla procedura o negarlo.

Mediazione durante il processo

Nel corso del processo le parti,  su invito del giudice  o per iniziativa propria, possono sempre esperire la mediazione.

NORMATIVA
  • Art. 60 della Legge n° 69 del 18 giugno 2009;
  • Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n° 28;
  • Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 convertito in Legge 9 agosto 2013 n° 98, art.84.
CHI PUO' RICHIEDERLO

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n°28.

DOVE

Per l’elenco degli Organismi Mediazione si veda il sito del Ministero della Giustizia al link:

Registro organismi di mediazione, Elenco formatori

COME SI SVOLGE

La mediazione si svolge presso Enti pubblici o privati iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo di mediazione prescelto fra quelli presenti nel territorio del giudice che sarebbe competente per la controversia.
Presentata la domanda, viene designato un mediatore ed è fissato, entro 30 giorni dalla domanda, un primo incontro.
Se l’incontro non si conclude con un accordo, le parti decidono se proseguire con la procedura di mediazione, oppure terminarla e andare direttamente in giudizio.
Se la procedura prosegue, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che le parti, entro 7 giorni, potranno accettare o meno.

Se la proposta viene accettata, il mediatore redige un verbale al quale è allegato il testo dell’accordo; in caso contrario il mediatore redigerà un verbale in cui dà atto del mancato accordo.
L’intero procedimento deve concludersi entro tre mesi.

Esito della mediazione

Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo.

In tutti gli altri casi, l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal Tribunale (vedi scheda Omologa del verbale di mediazione).
L’accordo così omologato costituisce titolo esecutivo.

COSTI

Costi della mediazione
Ciascun Organismo di Mediazione stabilisce le proprie tariffe entro i limiti minimi e massimi fissati da Decreto Ministeriale.

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.

Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione.
In caso di successo della mediazione, le parti hanno diritto ad un credito di imposta di massimi € 500 per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso, il credito di imposta è risotto alla metà.

Spese processuali

Se il provvedimento del giudice corrisponde integralmente alla proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento del contributo unificato e al pagamento dell’indennità dovuta al mediatore (e all’esperto, se nominato).

Se il provvedimento del giudice non corrisponde interamente alla proposta conciliativa, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni , può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto.

La mediazione è gratuita:

  • per le parti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio;
  • quando è disposta dal giudice;
  • quando è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale e il primo incontro si conclude con un mancato accordo.

Sono dovuti esclusivamente spese di gestione amministrative molto contenute.

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