Procedura europea di ingiunzione di pagamento

COS'E'

La procedura opera in caso di controversie transfrontaliere (dove almeno una delle parti ha domicilio o residenza in uno degli stati membri dell’Unione Europea diverso da quello del giudice adito) e consente al creditore, in via facoltativa, di ricorrere al ricorso al procedimento europeo  in alternativa alle procedure nazionali.

Essa è applicabile ai crediti liquidi, esigibili e non contestati nel settore civile e commerciale.
Sono escluse le controversie che riguardano l’ambito doganale, amministrativo, fiscale, in materia di fallimenti, concordati e procedure similari, in ordine al regime patrimoniale dei coniugi, testamenti e successioni, nonché il settore della sicurezza sociale.

Sono altresì esclusi i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne ove abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito, o ancora se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

L’ingiunzione di pagamento europea viene riconosciuta ed eseguita automaticamente in tutti gli Stati membri, tranne in Danimarca, senza bisogno di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva.

NORMATIVA

Regolamento (CE) n.1896 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006

CHI PUO' RICHIEDERLA

Il creditore può richiedere al Giudice competente l’emissione del provvedimento di ingiunzione utilizzando l’apposito modulo "Allegato I" (Modulo A) del regolamento comunitario stesso e disponibile in rete sull'Atlante giudiziario dell'Unione Europea.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Viterbo - Cancelleria Fallimentare - Primo Piano - Stanza 31

Informazioni telefoniche:

Allegrini Mara

COME SI SVOLGE

I modelli possono essere direttamente predisposti sul sito Atlante giudiziario dell'Unione Europea per poi essere stampati direttamente nella lingua desiderata con la possibilità inoltre di salvarli come documento PDF.
Il creditore non deve depositare con il ricorso nessuna prova scritta del credito (fattura, scrittura privata, ecc…) ma solo fornire una “descrizione delle prove a sostegno della domanda”, dichiarando di “fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere” e riconoscendo che “dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine”.
In appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice che in caso di opposizione del debitore tutto il procedimento si estingue. Il ricorrente non è tenuto a comparire in tribunale. La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria.

Se il ricorso non viene accolto e quindi non viene emessa l’ingiunzione di pagamento, non è possibile impugnare il provvedimento.
Il creditore potrà solo presentare nuovamente una richiesta di ingiunzione europea (cercando di eliminare le possibili ragioni ostative all’accoglimento), o ricorrere secondo l’ordinamento del proprio Paese nazionale.
L'ingiunzione di pagamento europea viene notificata al convenuto a norma delle disposizioni del diritto nazionale dello Stato nel quale la notifica va effettuata: in Italia l'ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata all'ingiunto a cura della parte istante.

NOTA BENE

Se il decreto non viene notificato entro 60 giorni, esso diviene inefficace.
Se il debitore si oppone, si applicano le regole dello Stato membro di origine: entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione l’ingiunto può proporre opposizione al giudice d’origine, utilizzando l’apposito " Allegato VI " (Modulo F) del regolamento, e successivamente, previa trasformazione del procedimento in giudizio ordinario, si seguono le ordinarie regole di procedura civile del Paese membro.

In caso di mancata opposizione entro i termini e secondo le modalità di cui sopra, il Giudice dichiara l’ingiunzione di pagamento europea esecutiva, mediante l'apposito " Allegato VII " (Modulo G) previsto dal regolamento.

L’ingiunzione, una volta divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine, è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività sul loro territorio e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento, fatti salvi soltanto alcuni casi eccezionali in cui è ammesso il riesame del provvedimento di ingiunzione.

COSTI

Le spese di introduzione del procedimento sono pari a quelle previste da ciascuno Stato membro per la procedura nazionale di ingiunzione.

  • Contributo unificato da calcolarsi in funzione del valore del credito ingiunto
  • Marca da € 27 per diritti forfetizzati per notifica.

Allegare al modulo la ricevuta comprovante il pagamento del contributo unificato.

NOTA BENE

La cancelleria provvede a comunicare al creditore istante l’avvenuto deposito del provvedimento. Si richiede però la nomina di un corrispondente (non necessariamente un legale) che possa procedere al ritiro in cancelleria e alla successiva notifica del provvedimento (attività da compiersi a cura della parte).

Stampa la scheda Procedura europea di ingiunzione di pagamento in pdf.