Copie di atti civili

COS'E'

Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, documento o provvedimento depositato presso gli Uffici Giudiziari.

Le copie possono essere:

  • semplici: servono al solo fine di conoscere il contenuto dell’atto. Queste copie non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità all’originale apposta dalla cancelleria;
  • autentiche: servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche. Hanno lo stesso valore legale dell’atto o provvedimento originale;
  • esecutive: servono per procedere all’esecuzione forzata di un provvedimento.
NORMATIVA

Artt. 743,744,745 Codice di Procedura Civile

CHI PUO' RICHIEDERLE

Chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge

DOVE

COPIE ATTI CIVILI  Presso Palazzo di Giustizia Tribunale di Viterbo - Cancelleria dei Giudici istruttori - piano 1- Stanze 18.55

Informazioni telefoniche:

Chiricozzi Anna Lidia 

Orario sportello: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

COPIE autentiche ed esecutive di sentenze  Presso Palazzo di Giustizia Tribunale di Viterbo - Cancelleria Ruolo Generale. Piano 1 stanza 20

Informazioni telefoniche:

Tagliolini Paolo
Pandolfi Susanna

Orario sportello: dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 11:00.

COSTI

Per il rilascio della copia di un atto occorre pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l’atto (Vedi tabella: Diritti di copia) TABELLA DIRITTI DI COPIA

NOTA BENE

L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto pr gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (articolo 16 comma 14 D.L.179/2012 - Legge 221/2012 - Art.40 T.U. spese giustizia) dal 20/10/2012.

Il diritto di copia senza cerificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (Art.269 comma 1 bis T.U. spese giustizia).

MODULI

Modulo richiesta copie

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