Copie di atti civili
- COS'E'
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Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, documento o provvedimento depositato presso gli Uffici Giudiziari.
Le copie possono essere:
- semplici: servono al solo fine di conoscere il contenuto dell’atto. Queste copie non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità all’originale apposta dalla cancelleria;
- autentiche: servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche. Hanno lo stesso valore legale dell’atto o provvedimento originale;
- esecutive: servono per procedere all’esecuzione forzata di un provvedimento.
- NORMATIVA
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Artt. 743,744,745 Codice di Procedura Civile
- CHI PUO' RICHIEDERLE
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Chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge
- DOVE
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COPIE ATTI CIVILI Presso Palazzo di Giustizia Tribunale di Viterbo - Cancelleria dei Giudici istruttori - piano 1- Stanze 18.55
Informazioni telefoniche:
Chiricozzi Anna Lidia
Orario sportello: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.
COPIE autentiche ed esecutive di sentenze Presso Palazzo di Giustizia Tribunale di Viterbo - Cancelleria Ruolo Generale. Piano 1 stanza 20
Informazioni telefoniche:
Tagliolini Paolo
Pandolfi SusannaOrario sportello: dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 11:00.
- COSTI
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Per il rilascio della copia di un atto occorre pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l’atto (Vedi tabella: Diritti di copia) TABELLA DIRITTI DI COPIA
- NOTA BENE
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L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto pr gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (articolo 16 comma 14 D.L.179/2012 - Legge 221/2012 - Art.40 T.U. spese giustizia) dal 20/10/2012.
Il diritto di copia senza cerificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (Art.269 comma 1 bis T.U. spese giustizia).
- MODULI
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