Divorzio Congiunto e Contenzioso

COS'E'

Il divorzio può essere contenzioso o congiunto. In entrambi i casi è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Il divorzio congiunto può essere presentato solo dai coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni del divorzio (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc…) .
La procedura termina con la sentenza di divorzio.

Il divorzio contenzioso può essere presentato dai coniugi che non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio. La procedura è più complessa perché viene prima fissata un’udienza presidenziale e poi una serie di udienze istruttorie. Al termine della causa viene emessa la sentenza di divorzio.

NORMATIVA

Legge n.898 del 1 Dicembre 1970 modificata con Legge n.74 del 6 marzo 1987

Legge 11-05-2015 n.55

CHI PUO' RICHIEDERLO

Per il divorzio congiunto il ricorso è diretto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

Per il divorzio contenzioso il ricorso è diretto al Tribunale del luogo in cui il coniuge resistente ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.

Il divorzio può essere chiesto dopo 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte il Presidente del tribunale in caso di separazione giudiziale.

Dopo sei mesi in caso di separazione consensuale.

I sei mesi decorrono: 

  • dalla comparsa dei coniugi dinanzi il Presidente del tribunale, o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati, oppure dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

Tali termini si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l'entrata in vigore della Legge 11/05/2015, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale.

Per procedure alternative al ricorso in Tribunale ai sensi della legge 10/11/2014 n.162, vedi nota collegata: Procedure alternative al ricorso in Tribunale per separazione e divorzio .

DOVE

Il divorzio congiunto( fase Presidenziale) Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Viterbo Cancelleria Separazioni e Divorzi / Contenzioso Civile -  Piano 1 stanza n. 8 BIS

  • Dott.ssa CARBONE Giorgia
  • Dott. BRECCIA Luciano

Informazioni telefoniche: 0761/351221

Orario sportello: da lunedì al venerdì 9:00 – 12:00

COME SI SVOLGE

La sentenza di divorzio viene inviata allo stato civile del comune di celebrazione del matrimonio dalla cancelleria competente solo dopo il passaggio in giudicato. La sentenza se non viene fatta acquiescenza o se non viene notificata a cura dell’avvocato, passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione.

NOTA BENE

La documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente:

Per il divorzio congiunto:

  • Stato di famiglia
  • Certificati di residenza
  • Copia integrale dell’atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato
  • Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale

Per il divorzio giudiziale:

  • Stato di famiglia
  • Certificati di residenza
  • Copia integrale dell’atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato
  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
  • Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale omologato
COSTI
  • Contributo Unificato da € 43,00 per divorzio congiunto
  • Contributo Unificato da € 98,00 per divorzio giudiziale

L’art. 19 legge 74/1987 ha stabilito che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1.12.1970 n 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

La Corte Costituzionale con sentenza 154/1999 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo “nella parte in cui non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”.

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