Impugnazione delibere assembleari
- COS'E'
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Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento. E’ richiesta l’assistenza di un legale quando competente a decidere è il Tribunale o il Giudice di Pace per importi superiori a € 1100,00.
- NORMATIVA
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- Art. 1137 Codice Civile così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2012 n.220, Art. 15
- CHI PUO’ RICHIEDERLA
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I condomini interessati.
- DOVE
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Oltre € 5000,00 Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Viterbo – Ruolo generale Civile - Piano 1 – Stanza 20
Informazioni telefoniche:
Tagliolini Paolo
Pandolfi Susanna
Orario sportello: da lunedì al venerdì 9:00 - 12:00
- COME SI SVOLGE
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L’impugnazione può avvenire con deposito in Cancelleria o con notifica in condominio:
- se avviene con un atto di citazione deve essere notificata al condominio;
- se avviene con ricorso deve essere depositata in cancelleria.
L'annullamento va richiesto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della delibera o dalla data di comunicazione della stessa per gli assenti.
La dichiarazione di nullità può essere richiesta in ogni tempo.Le delibere assembleari possono essere impugnate per nullità o per annullabilità:
Sono delibere nulle:
- prive di elementi essenziali;
- con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume);
- con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea o che incide sulle proprietà esclusive dei singoli condomini;
- comunque invalide in relazione all’oggetto (possono essere sostituite da altre e cessa la materia del contendere.
Sono delibere annullabili:
- vizi alla regolare costituzione dell’assemblea;
- delibere prese con maggioranza inferiore da quella prevista dalla legge o dal regolamento;
- vizi formali;
- in violazione dei termini di prescrizione (mancato rispetto dei termini di prescrizione in azioni contro il condominio);
- genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione dell’assemblea;
- che violano le norme che prevedano maggioranze qualificate in relazione all’oggetto (sanabili con delibere di convalida).
- NOTA BENE
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L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
- COSTI
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Contributo unificato secondo il valore della causa o con causa a valore indeterminato più € 27 di diritti forfettari, oltre la parcella del legale.
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