Impugnazione delibere assembleari

COS'E'

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento. E’ richiesta l’assistenza di un legale quando competente a decidere è il Tribunale o il Giudice di Pace per importi superiori a € 1100,00.

NORMATIVA
  • Art. 1137 Codice Civile così come modificato dalla  Legge 11 dicembre 2012 n.220, Art. 15
CHI PUO’ RICHIEDERLA

I condomini interessati.

DOVE

Oltre € 5000,00  Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Viterbo – Ruolo generale Civile - Piano 1 – Stanza 20

Informazioni telefoniche:

Tagliolini Paolo

Pandolfi Susanna

 Orario sportello: da lunedì al venerdì 9:00 - 12:00

COME SI SVOLGE

L’impugnazione può avvenire con deposito in Cancelleria o con notifica in condominio:

  • se avviene con un atto di citazione deve essere notificata al condominio;
  • se avviene con ricorso deve essere depositata in cancelleria.

L'annullamento va richiesto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della delibera o dalla data di comunicazione della stessa per gli assenti.
La dichiarazione di nullità può essere richiesta in ogni tempo.

Le delibere assembleari possono essere impugnate per nullità o per annullabilità:

Sono delibere nulle:

  1. prive di elementi essenziali;
  2. con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume);
  3. con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea o che incide sulle proprietà esclusive dei singoli condomini;
  4. comunque invalide in relazione all’oggetto (possono essere sostituite da altre e cessa la materia del contendere.

Sono delibere annullabili:

  1. vizi alla regolare costituzione dell’assemblea;
  2. delibere prese con maggioranza inferiore da quella prevista dalla legge o dal regolamento;
  3. vizi formali;
  4. in violazione dei termini di prescrizione (mancato rispetto dei termini di prescrizione in azioni contro il condominio);
  5. genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione dell’assemblea;
  6. che violano le norme che prevedano maggioranze qualificate in relazione all’oggetto (sanabili con delibere di convalida).
NOTA BENE

L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

COSTI

Contributo unificato secondo il valore della causa o con causa a valore indeterminato più € 27 di diritti forfettari, oltre la parcella del legale.

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