Revoca giudiziale amministratore di condominio o di comunione
- COS'E'
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E’ una procedura che serve a salvaguardare i diritti dei condomini. La revoca dell’amministratore in via ordinaria è di competenza dell’Assemblea e avviene con la maggioranza calcolata secondo il valore delle quote di proprietà (millesimi) o con le modalità previste dal regolamento di condominio se diverse e legittime.
- NORMATIVA
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Artt. 1129 – comma 9°, Codice civile come modificato da:
Art. 9 della Legge 11/12/12, n.220
Art. 64 disp. atti del Codice civile come modificato da:
Art. 19 della Legge 11/12/12, n.220
Art.1131 Codice civile come modificato da:
Art. 12 comma 7 e seguenti della Legge 11/12/2012, n.220
D.Lgs. 28/2010 Art. 5 comma 1bis e comma 4 lettera e)
- CHI PUO' RICHIEDERLA
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L’assemblea in via ordinaria o un condomino possono chiedere con ricorso, senza l'assistenza del legale, la revoca dell’amministratore se: non ha informato l’assemblea di azione legale nei confronti del condominio esorbitanti dalle sue attribuzioni; non ha presentato per due anni il rendiconto in violazione dei doveri di gestione e fiscali posti a suo carico dalla legge o dal regolamento condominiale (es. omesso pagamento delle spese dei servizi comuni pur con disponibilità economica, omessa azione legale per recupero somme consistenti, mancata apertura o utilizzo del conto corrente bancario o postale intestato al condominio).
Sono state individuate alcune specie di “giusta causa” di revoca. A titolo esemplificativo:
- Omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- Mancata esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa o di delibere dell’assemblea condominiale;
- Gestione confusa del patrimonio del condominio con il patrimonio personale;
- Rinuncia alle formalità su beni immobili per la tutela di crediti del condominio;
- Non aver curato con diligenza l’azione e l’esecuzione coattiva derivante da una azione giudiziaria per la riscossione di crediti del condominio;
- Non aver ottemperato agli obblighi di corretta gestione di cui all’art. 1130 C.C.
- Non aver comunicato i propri dati anagrafici e professionali all’atto della nomina e dei successivi rinnovi dell’incarico.
E’ competente il Tribunale del luogo dove si trova il condominio o la comunione.
- NOTA BENE
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Le ipotesi di giusta causa sopra elencate non esauriscono però, le possibili fattispecie che possono essere assunte come cause valide di revoca giudiziaria dell’amministratore. Le anomalie contabili infatti non sono esaustive delle ipotesi di comportamenti anomali dell’amministratore al quale le legge richiede, nell’interesse del condominio, una totale neutralità nei rapporti con i singoli condomini. Possono quindi essere oggetto di azione per la revoca giudiziale pur in presenza di una corretta gestione contabile, comportamenti che favoriscono alcuni condomini a discapito di altri, l’appoggio nel corso delle riunioni assembleari di delibere gradite ad una parte dei condomini e non accettabili per altri.
- DOVE
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Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Viterbo - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano Primo – Stanza 34 - 35 - 36
Informazioni telefoniche:
- Dott. Orlandi Massimiliano
- Sig.ra Danna Lilita
- Sig. Dieni Francesco
- Sig.ra Martin Lorella
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 10:00 – 12:00 - Previo appuntamento da prenotare sul sito web del tribunale (Prenotazioni)
- COME SI SVOLGE
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Con ricorso allegando ogni documento utile a sostegno della richiesta (es. verbale di assemblea ecc.) Le irregolarità nella gestione sono rimesse alla valutazione del Giudice e di solito sono considerate in modo restrittivo. E’ necessario che esse determinino un grave danno per il condominio. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio con decreto motivato dopo aver sentito l’amministratore.
Si può proporre reclamo contro il Provvedimento del Tribunale in Corte d’Appello entro 10 giorni dalla notifica.
- COSTI
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- Pagamento del Contributo Unificato di € 98,00 tramite Pago PA
- Pagamento da € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica tramite Pago PA
- Stampa la scheda Revoca giudiziale amministratore di condominio o di comunione in pdf.