Testimone citato in un procedimento penale
- COS'E'
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Il testimone citato in un processo penale ha diritto ad una indennità giornaliera (di minimo importo) e, se risiede in località distante oltre 2,5 km dal Tribunale, al rimborso delle spese di viaggio (documentate con i biglietti di trasporti pubblici; in mancanza, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvenuto utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea).
- NORMATIVA
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Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 artt. 45 46 71
- CHI PUO' RICHIEDERLA
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Il testimone citato in un processo penale.
- DOVE
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Presso il Palazzo di Giustizia - Ufficio Spese di Giustizia - Piano Secondo – Stanza 37
Informazioni Telefoniche:
- Claudio Ticconi
Orario sportello dal lunedì al sabato 9:00 – 12:00
- COME SI SVOLGE
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Per la liquidazione compilare apposito modello (vedi moduli: Istanza di liquidazione) allegando: atto di citazione notificato, eventuale autorizzazione all'uso di mezzo aereo, attestazione di presenza all'udienza richiesta al cancelliere, titoli di viaggio (o autocertificazione: vedi allegato).
Se la domanda non è presentata personalmente in cancelleria, allegare fotocopia del documento di identità. - NOTA BENE
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Nulla è dovuto dallo Stato al teste nel procedimento civile e al teste citato dalla parte nel procedimento penale.
- TEMPI
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La richiesta con i suddetti documenti deve essere depositata o fatta pervenire per posta ordinaria alla Cancelleria, entro e non oltre cento giorni dalla data della testimonianza. Il mancato rispetto di questo termine fa decadere dal diritto
- MODULI
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