Separazione Consensuale

COS'E'

E’ una procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni.

Per procedure alternative al ricorso in Tribunale ai sensi della legge 10/11/2014 n.162 , vedi nota collegata: Procedure alternative al ricorso in Tribunale per separazione e divorzio.

I coniugi possono chiedere se sono d’accordo su ciò:

  • di essere autorizzati a vivere separati
  • che i figli siano affidati in modo condiviso ad entrambi, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori
  • che la casa coniugale sia assegnata ad uno dei due, anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa
  • di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l‘abitazione di uno dei genitori, l’altro genitore è, di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge (almeno sino alla maggiore età del figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
NORMATIVA

Art. 158 Codice Civile

Artt. 706-711 Codice di Procedura Civile

CHI PUO' RICHIEDERLA

I coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc.).

I cittadini stranieri, di un paese aderente all’ Unione Europea, residenti in Italia, possono ottenere la separazione consensuale o giudiziale in Italia anche se l’istituto della separazione non è prevista dalla legge del paese in cui è stato celebrato il matrimonio per la disposizione dell’art.8 reg. UE 1259/10 in vigore dal 21/6/2012, e per il disposto dell’art.31, secondo comma, l. 218/95.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Viterbo - Cancelleria Separazioni e Divorzi / Contenzioso Civile -  Piano 1 stanza n. 8 BIS

  • Dott.ssa CARBONE Giorgia
  • Dott. BRECCIA Luciano

Informazioni telefoniche: 0761/351221

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 09:00 – 12:00 - Previo appuntamento da prenotare sul sito web del tribunale (Prenotazioni)

COME SI SVOLGE

Il ricorso per separazione consensuale deve essere:

  • diretto al Presidente del Tribunale dell'ultima residenza comune dei coniugi (o di domicilio documentato) dei ricorrenti e sottoscritto da entrambi i coniugi.

L’istanza, presentata in duplice copia, deve essere sottoscritta in originale da entrambi i coniugi davanti al cancelliere.
Se uno dei coniugi è impossibilitato a presentarsi dovrà firmare entrambe le copie del ricorso. Colui o colei che viene a depositare la domanda di separazione dovrà essere munito di delega scritta e dell'originale di un valido documento di identità del coniuge delegante. Alle due copie del ricorso va unito un foglio separato riportante le "sole condizioni di separazione".

In presenza del difensore l'avvocato dovrà presentare procura rilasciata da uno o da entrambi i coniugi.

All’udienza presidenziale i coniugi devono comparire personalmente, con l’assistenza del difensore.

NOTA BENE

La documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente:

  • Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
  • Certificato di residenza di ambedue i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza);
  • Certificato di matrimonio, da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato.

SI RICORDA CHE I CERTIFICATI HANNO VALIDITA' DI 6 MESI DAL MOMENTO DEL RILASCIO, DEVONO ESSERE TUTTI PRODOTTI IN ORIGINALE E SONO ESENTI DA BOLLO.

  • Copia fronte-retro di carta d'identità e codice fiscale di entrambi i coniugi;
  • Modello ISTAT M252 compilato nelle sezioni da 7 a 28;
  • Nota di iscrizione a ruolo (da compilare a pag. 2 con i soli dati delle parti).
COSTI

Contributo Unificato da € 43,00

TEMPI

Dopo circa un mese dalla presentazione della domanda per conoscere la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente è possibile consultare il “Portale telematico del Ministero della Giustizia

  • CLICCARE SUL LINK “PORTALE SERVIZI TELEMATICI”
  • CONSULTAZIONE PUBBLICA DEI REGISTRI
  • UFFICI E REGISTRI: Regione LAZIO UFFICI GIUDIZIARI: Tribunale Ordinario di VITERBO REGISTRO: Contenzioso civile
  • CONSULTA
  • RUOLO GENERALE: Numero..... Anno.....
  • ESEGUI RICERCA
  • CLICCARE SU NUMERO DI RUOLO
    Viene visualizzato il dettaglio del procedimento con indicazione della data di udienza

Oppure gli interessati possono prendere personalmente visione in Cancelleria del giorno e dell’ora dell’udienza fissata per la comparizione davanti al Presidente della  Sezione.

Entrambi i coniugi devono presentarsi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.

Stampa la scheda Separazione Consensuale in pdf.