Autorizzazione del Giudice Tutelare per l'espatrio
- COS'E'
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L'autorizzazione è necessaria per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto in favore di:
- MINORE quando manchi l'assenso di uno o di entrambi i genitori;
- PERSONE sottoposte a potestà tutoria prive dell'assenso di chi la esercita. L'autorizzazione non è necessaria se il genitore è titolare esclusivo della potestà sul figlio.
- NORMATIVA
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Legge n. 1185 del 21 novembre 1967 - art. 3 come modificata dalla Legge n. 3 del 16 gennaio 2003
- CHI PUO' RICHIEDERLO
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Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore oppure la persona sottoposta a tutela priva dell’assenso di colui che la esercita.
- DOVE
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Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Viterbo - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano Primo – Stanza 35
Informazioni telefoniche:
- Dott. Orlandi Massimiliano
- Martin Lorella
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 9:00 – 12:00
- COME SI SVOLGE
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Il Giudice tutelare di norma fissa un'udienza per verificare le ragioni del mancato assenso dell'altro genitore, salvo che quest'ultimo sia irreperibile.
- NOTA BENE
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Documenti da allegare:
- copia autentica della sentenza di separazione o divorzio,
- decreto del Tribunale per i Minori relativo all'affidamento,
- certificazione attestante l'eventuale irreperibilità dell'altro genitore.
- COSTI
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- Pagamento di € 27, 00 per diritti forfetizzati tramite Pago PA.
- MODULI
- Stampa la scheda Autorizzazione del Giudice Tutelare per l'espatrio in pdf.