Autorizzazione del Giudice Tutelare per l'espatrio

COS'E'

L'autorizzazione è necessaria per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto in favore di:

  1. MINORE quando manchi l'assenso di uno o di entrambi i genitori;
  2. PERSONE sottoposte a potestà tutoria prive dell'assenso di chi la esercita. L'autorizzazione non è necessaria se il genitore è titolare esclusivo della potestà sul figlio.
NORMATIVA

Legge n. 1185 del 21 novembre 1967 - art. 3 come modificata dalla Legge n. 3 del 16 gennaio 2003

CHI PUO' RICHIEDERLO

Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore oppure la persona sottoposta a tutela priva dell’assenso di colui che la esercita.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Viterbo - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano Primo – Stanza 35

Informazioni telefoniche:

  • Dott. Orlandi Massimiliano
  • Martin Lorella

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 9:00 – 12:00

COME SI SVOLGE

Il Giudice tutelare di norma fissa un'udienza per verificare le ragioni del mancato assenso dell'altro genitore, salvo che quest'ultimo sia irreperibile.

NOTA BENE

Documenti da allegare:

  • copia autentica della sentenza di separazione o divorzio,
  • decreto del Tribunale per i Minori relativo all'affidamento,
  • certificazione attestante l'eventuale irreperibilità dell'altro genitore.
COSTI
  • Pagamento di € 27, 00 per diritti forfetizzati tramite Pago PA.
MODULI
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