Giudice Tutelare

CHI E'

Il Giudice tutelare è il giudice del Tribunale a cui sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali

COSA FA

Il Giudice tutelare sovrintende alla maggior parte di quelle attività definite di "volontaria giurisdizione", ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione.

Nell'ambito delle sue attribuzioni principali il Giudice tutelare:

  • autorizza i genitori a compiere di atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio dei figli minori (per maggiori informazioni vedi scheda "Autorizzazione del Giudice Tutelare per la gestione dei beni patrimoniali del minore");
  • nomina il curatore speciale ai figli minori in caso di conflitto di interessi con i genitori;
  • nomina l'amministratore di sostegno e vigila sul suo operato (per maggiori informazioni vedi scheda "Amministrazione di sostegno");
  • nomina il tutore e il curatore e vigila sul loro operato;
  • vigila sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della potestà genitoriale e per l'amministrazione dei beni del minore;
  • adotta, su proposta del tutore, i provvedimenti circa l'educazione del minore sottoposto a tutela e l'amministrazione dei suoi beni;
  • autorizza l'interruzione volontaria della gravidanza di minorenne (art. 12 l. n. 194/1978) (per maggiori informazioni vedi scheda "Autorizzazione del Giudice Tutelare all'interruzione volontaria di gravidanza di minori");
  • emette il decreto di esecutività del provvedimento di affidamento familiare di minore disposto dal servizio sociale (art. 4 l. n. 184/1983);
  • vigila per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
  • autorizza il rilascio di documento valido per l'espatrio al minore quando manchi l'assenso di uno degli esercenti la potestà, ovvero al genitore di figli minori che non abbia ottenuto l'assenso dell'altro genitore (per maggiori informazioni vedi scheda "Autorizzazione al rilascio di passaporto").
  • convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio adottato dal Sindaco (per maggiori informazioni vedi scheda "Opposizione al trattamento sanitario obbligatorio".

Nell'esercizio dei compiti di tutela delle persone minori o incapaci, il giudice tutelare può, in qualsiasi momento, convocare il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie, e per dare istruzioni per la migliore realizzazione degli interessi morali e patrimoniali della persona tutelata.

NORMATIVA

Artt. 320-371-374-375-404 e ss. Codice Civile

Art.720 bis Codice di Procedura Civile

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Viterbo - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano Primo – Stanza 34-35-36

Informazioni telefoniche:

  • Dott. Orlandi Massimiliano
  • Dott. ssa Danna Lilita
  • Dott. Dieni Francesco
  • Dott.ssa Martin Lorella

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 10:00 – 12:00 previo appuntamento da prenotare all'indirizzo https://viterbo-avvocati-gestionale.astalegale.net

COME SI SVOLGE

Il procedimento davanti al giudice tutelare è caratterizzato da estrema semplicità e mancanza di formalità. Il giudice tutelare provvede con decreto.

Contro i decreti del giudice tutelare può essere proposto reclamo al Tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto. Per i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno il reclamo si propone alla Corte d'Appello

DOVERI PER IL TUTORE

Il Tutore, una volta nominato,viene convocato per il giuramento con modulo "Informazioni relative al tutelato" previamente compilato e da quel momento ha la cura della persona incapace, la rappresenta in tutti gli atti che la riguardano e ne amministra i beni di volta in volta preventivamente autorizzato dal Giudice Tutelare. L'attività del Tutore può giustificare un compenso normalmente riconosciuto, dietro presentazione di istanza di equo compenso, quando è nominato Tutore un terzo che non ha legami familiari con il tutelato o un professionista, tenuto conto del tipo di attività richiesta oltrechè del patrimonio del tutelato.

Ogni anno deposita in cancelleria il rendiconto (vedi Modulo Allegato "Rendiconto Tutela") con la copia dei documenti giustificativi e della documentazione bancaria. Il Tutore e il Protutore non possono neppure all’ asta pubblica rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati . Il Tutore e il Protutore non possono neppure direttamente diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Il Protutore non è un vicetutore ha il compito di promuovere la nomina di un nuovo tutore quando questi sia venuto a mancare, o abbia abbandonato l’incarico, o subentra al tutore quando gli interessi di questi siano in conflitto con quelli del tutelato. Anche il Protutore presta giuramento quando richiesto d'ufficio dal Giudice Tutelare.

MODULI
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