Adozione di maggiorenni
- COS'E'
-
E’ una procedura che consente l’adozione di persona maggiorenne; con essa l’adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio.
- NORMATIVA
-
Artt. 291 e segg. Codice Civile.doc
Come modificati dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983
- CHI PUO' RICHIEDERLA
-
La sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 20 luglio 2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. L’adottante deve avere compiuto i 35 anni e deve inoltre superare di almeno 18 anni l’età della persona che intende adottare. Entrambi i termini (35 e 18 anni) possono essere eccezionalmente ridotti se il Tribunale ritiene sussistere una situazione particolare che lo giustifichi. La persona sposata può adottare singolarmente, ma è necessario l'assenso del coniuge (art. 297 c.c.) quando l'adozione è compiuta da una donna maritata l'adottato (che non sia figlio del marito) assume il cognome della famiglia di lei (art. 299 c.c. comma 4).
Per l’adozione ordinaria occorre:
Il consenso:
- dell' adottante e dell'adottando;
L'assenso:
- dei genitori dell’adottando (il Tribunale può superare il dissenso dei genitori se ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando);
- del coniuge dell'adottante e dell'adottando se coniugati e non legalmente separati;
- dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante.
- DOVE
-
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Viterbo - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano Primo – Stanza 35, 34, 36
- Dott. Orlandi Massimiliano
- Sig.ra Danna Lilita
- Sig. Dieni Francesco
- Sig.ra Martin Lorella
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 10:00 – 12:00 - Previo appuntamento da prenotare sul sito web del tribunale (Prenotazioni)
- COME SI SVOLGE
-
Attraverso domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’adottante. Viene fissata un'udienza nella quale devono comparire l'adottante e l'adottando nonchè le persone tenute a prestare l'assenso. L'assenso può essere prestato, per conto dell'interessato, da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
- NOTA BENE
-
La sentenza di adozione ordinaria è soggetto a registrazione a cura delle parti interessate. La cancelleria, divenuta definitiva la sentenza (30 giorni dall'ultima comunicazione alle parti), trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato Civile per le prescritte annotazioni a margine dell’ atto di nascita del maggiorenne adottando.
Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera, occorre che i documenti originali in lingua straniera, siano tradotti e la traduzione venga asseverata.
Documenti da allegare:
- certificato di residenza dell’adottante;
- certificato di residenza dell’adottando;
- copia integrale dell’atto di nascita dell’adottante;
- copia integrale dell’atto di nascita dell’adottando;
- certificato di stato libero dell’adottante e dell'adottando , oppure certificato di matrimonio oppure eventuale sentenza di divorzio;
- atto notorio dal quale si evince che l’adottante non ha figli legittimi o naturali o che ha figli;
- certificato del casellario giudiziale dell’adottante;
- eventuale certificato di morte di uno o entrambi i genitori dell'adottando.
- COSTI
-
- Pagamento del Contributo Unificato di € 98,00 tramite Pago PA
- Pagamento da € 27,00 per diritti forfetizzati per notifiche tramite Pago PA
- € 200,00 per pagamento oneri di registrazione, da versare con modello F24 successivamente all’atto con i tempi e le modalità indicate dalla Cancelleria al momento dell’atto
- Stampa la scheda Adozione di maggiorenni in pdf.