Autorizzazione a vendere proprietà di incapace

COS'E'

Quando occorre procedere a determinati atti nell’interesse di un incapace (minore di età sottoposto a tutela , inabilitato,o interdetto) il genitore, il tutore,o il curatore devono chiedere l’autorizzazione al Tribunale. L’autorizzazione del Tribunale occorre per vendere beni immobili e beni mobili; per costituire pegni o ipoteche; e procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi, transazioni o accettare concordati. L’autorizzazione è data previa richiesta del ricorrente al Giudice Tutelare.

Se si tratta di minore sottoposto a potestà genitoriale, non occorre autorizzazione per la vendita di beni mobili; per la vendita degli immobili è sufficiente l’autorizzazione del Giudice Tutelare, ad eccezione di quelli acquistati “mortis causa”, finchè l’acquisto non è perfezionato ( in altre parole occorre l’autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio d’inventario).

NORMATIVA

Artt. 320-375-394-424-411 Codice Civile

Artt 732-747 Codice di Procedura Civile

CHI PUO' RICHIEDERLA

La domanda per ottenere l’autorizzazione alla vendita è proposta con ricorso diretto al Tribunale. E’ competente il Tribunale del luogo di residenza dell’incapace e in caso di eredità giacente o di beni pervenuti a seguito di successione, il Tribunale del luogo di apertura della successione.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Viterbo - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano Primo – Stanza 35, 34, 36

  • Dott. Orlandi Massimiliano
  • Sig.ra Danna Lilita
  • Sig. Dieni Francesco
  • Sig.ra Martin Lorella

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 10:00 – 12:00 - Previo appuntamento da prenotare sul sito web del tribunale (Prenotazioni)

COME SI SVOLGE

La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a colui che ha presentato la domanda o ad un rappresentante munito di delega. Prima di depositare la domanda per l’autorizzazione al Tribunale, l’interessato deve ottenere il parere dal Giudice Tutelare che va apposto sulla domanda (il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme con il ricorso). Competente per il parere è il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del Tutore. Le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale.

NOTA BENE

Documenti da allegare:

  • Copia semplice della dichiarazione di successione ( nel caso di beni ereditari);
  • Copia dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;
  • Copia semplice del verbale di inventario;
  • Originale della perizia asseverata e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda.
COSTI

Esente da Contributo Unificato per minore, interdetti e inabilitati.

Pagamento da Euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifiche tramite Pago PA

TEMPI

L’autorizzazione del Tribunale viene rilasciata dopo circa 40 giorni dal deposito della domanda in Tribunale .

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