Dichiarazione di assenza
- COS'E'
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Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l’assenza dello scomparso. L’effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell’esercizio temporaneo dei diritti.
- NORMATIVA
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Artt. 49 e segg. Codice Civile
Artt. 721-722 Codice Procedura Civile
Art. 190 Codice di Procedura Civile
- CHI PUO' RICHIEDERLA
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I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso.
E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.
- DOVE
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Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Viterbo - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano Primo – Stanza 35, 34, 36
- Dott. Orlandi Massimiliano
- Sig.ra Danna Lilita
- Sig. Dieni Francesco
- Sig.ra Martin Lorella
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 10:00 – 12:00 - Previo appuntamento da prenotare sul sito web del tribunale (Prenotazioni)
- COME SI SVOLGE
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La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e , se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Occorre allegare:
- Atto di nascita
- Stato di famiglia
Certificato di irreperibilità dello scomparso o dichiarazione di scomparsa o assenza rilasciata dalla Questura o dai Carabinieri.
- NOTA BENE
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La sentenza che dichiara l’assenza deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali indicati dal giudice. Le copie dei suddetti giornali devono essere depositate in cancelleria per l’annotazione a cura del cancelliere sull’originale della sentenza che dichiara l’assenza. La cancelleria provvederà alle comunicazioni all’Ufficio di Stato Civile competente. Deve inoltre essere annotata in margine all’atto di nascita e trascritta in margine all’atto di matrimonio.
- COSTI
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Esente da Contributo Unificato. I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazione su giornali e G.U. Occorre un pagamento da Euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica tramite Pago PA.
ISTANZA PER APERTURA DI ATTI DI ULTIMA VOLONTA’ E PER L’IMMISSIONE NEL POSSESSO TEMPORANEO DEI BENI DELL’ASSENTE EX ART. 50 C.C.
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il Tribunale su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico Ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari, o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia ( o i loro rispettivi eredi) possono domandare l ‘immissione nel possesso temporaneo dei beni che deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario, Questa procedura è soggetta al pagamento del Contributo Unificato di Euro 98,00 e del pagamento da € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica tramite Pago PA.
ISTANZA PER LA NOMINA DI CURATORE DELLO SCOMPARSO EX ARTT. 48 C.C. E 721 C.P.C.
Questa procedura è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 98,00 e del pagamento di € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica tramite Pago PA. E’ esente solo se riguarda minori.
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