Riabilitazione soggetto per protesto di assegno o titolo bancario

COS'E'

Serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno o di titolo bancario e l’effetto è quello di considerare il protesto come mai avvenuto.

NORMATIVA

Art. 17 Legge 7 marzo 1996, n.108

come modificato dall’Art.3 Legge 18 agosto 2000 n.235.doc

CHI PUO' RICHIEDERLA

La parte interessata o persona munita di delega con un proprio documento di identità. Ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorso un anno dall’ultimo protesto, abbia adempiuto alle obbligazioni (pagamento) per le quali i protesti sono stati levati. La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato per le società della sede legale della società.

DOVE

L’Istanza di riabilitazione deve essere presentata:

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Viterbo - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano Primo – Stanza 34 - 35 - 36

Informazioni telefoniche:

  • Dott. Orlandi Massimiliano
  • Sig.ra Danna Lilita
  • Sig. Dieni Francesco
  • Sig.ra Martin Lorella

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 10:00 – 12:00 - Previo appuntamento da prenotare sul sito web del tribunale (Prenotazioni)

COME SI SVOLGE

Per ottenere la riabilitazione dai protesti di assegni e cambiali, elevati negli ultimi cinque anni e pertanto risultanti dalla visura camerale,

è necessario produrre:

  • istanza indirizzata al Presidente del Tribunale tendente ad ottenere la riabilitazione; (vedi modulo allegato "Riabilitazione")
  • il ricorrente deve qualificarsi compiutamente nel ricorso, indicando cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza attuale, recapito telefonico.
  • fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale;
  • gli originali dei titoli protestati unitamente all’atto di protesto (allegato al titolo);
  • visura aggiornata dei protesti con data non anteriore a un mese dal deposito dell'istanza.

Se la riabilitazione è richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante con indicazione della carica sociale che gli conferisce tale potere (es. amministratore unico, socio amministratore ecc.); deve essere prodotta la visura dei protesti sia del ricorrente che della società.

Si deve indicare la ragione o denominazione sociale completa e non abbreviata (es. snc ACME di Rossi Luigi e C., e non solo snc ACME) e produrre visura camerale della società

Nel caso nella visura risultino omonimie (protesti levati a carico di una persona con lo stesso nome e cognome, ma diversa dal richiedente), deve essere prodotto un certificato di residenza storico, che sarà confrontato con i dati risultanti dalla visura per escludere protesti non pertinenti.

La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l’interessato dovrà recarsi in cancelleria per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione di esso sull’apposito bollettino.

In caso di diniego di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Eventuale altra documentazione potrà essere richiesta caso per caso.

NOTA BENE

Senza la suddetta documentazione, l’istanza non può essere accolta.

Se si è smarrito il titolo protestato:

Qualora il richiedente non sia in grado di produrre gli originali dei titoli, è sufficiente - la produzione della fotocopia degli stessi e dell’atto di protesto (da reperire in banca o presso il notaio che ha elevato il protesto),

oppure:

della dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi delle disposizioni in materia di autocertificazione (art. 38, 47 e 76 dpr 28.12.00 n. 445) delle ragioni per le quali non dispone dell’originale;

dichiarazione del beneficiario (da produrre in originale con firma autenticata) il quale si qualifica compiutamente (generalità complete; in caso di società o ente, esatta e completa ragione o denominazione, con indicazione delle generalità della persona fisica di chi firma quale legale rappresentante) e dichiara di aver ricevuto il pagamento, con la specifica indicazione del titolo, della data del protesto, dell’importo del titolo stesso, della propria qualità di beneficiario diretto o giratario, delle generalità della persona che ha effettuato il pagamento (deve apparire ben chiara e certa la riferibilità del pagamento allo specifico assegno o alla specifica cambiale, quale risultante dal bollettino dei protesti);

oppure:

solo per gli assegni, certificato originale (non fotocopia) della banca che attesta l’avvenuta effettuazione del deposito vincolato al portatore dell’assegno (che deve essere specificatamente indicato: assegno numero…, tratto sulla banca…, protestato in data…, dell’importo di…)

Circa i protesti dei titoli che non compaiono nel certificato camerale in quanto elevati da oltre cinque anni e non più pubblicati dalla C.C.I.A.A. non può darsi luogo alla riabilitazione sconoscendo il Presidente il numero degli stessi e se sono stati tutti pagati. Può soltanto dare atto del pagamento del titolo qualora il pagamento stesso sia stato dimostrato con la documentazione di cui sopra.

COSTI

Pagamento del Contributo Unificato di € 98,00 tramite Pago PA

Pagamento da € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica tramite Pago PA.

Pagamento con Pago PA della copia conforme.

TEMPI

La cancellazione dall’elenco dei protesti è disposta dal presidente della Camera di Commercio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di Riabilitazione da richiedere a questa cancelleria

MODULI
Stampa la scheda Riabilitazione soggetto per protesto di assegno o titolo bancario in pdf.